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STATUTO
DEL
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
MARXISTA-LENINISTA
PREAMBOLO
Il Partito Comunista Italiano Marxista-Leninista è
l'organizzazione politica d'avanguardia della classe operaia e di tutti
i lavoratori i quali, nello spirito della gloriosa Rivoluzione d'Ottobre,
della Resistenza e dell'internazionalismo proletario e nella realtà
della lotta di classe, lottano per l'indipendenza e la libertà
del paese, per l'eliminazione dello sfruttamento dell'uomo sull'uomo
e per la costruzione del socialismo in Italia e nel mondo intero.
Il Partito Comunista Italiano Marxista-Leninista si costituì
nel 1921, al Congresso di Livorno, sulla base delle esperienze del movimento
operaio italiano e internazionale, degli insegnamenti di Marx e di Lenin
e con l'impulso dato al movimento operaio mondiale dalla gloriosa Rivoluzione
d'Ottobre. Esso raggruppò nelle proprie file la parte più
avanzata del Partito socialista italiano, di cui raccolse le migliori
tradizioni. Con la sua costituzione il Partito Comunista Italiano Marxista-Leninista
diede ai lavoratori, agli uomini di pensiero e alle masse degli sfruttati
una guida ideale, politica ed organizzativa nella lotta per il socialismo.
Il Partito Comunista Italiano Marxista-Leninista ha resistito coraggiosamente
alla criminale tirannia fascista, l'ha combattuta in tutti i modi all'interno
del paese, nella guerra civile di Spagna, nella Resistenza europea e
sui campi di battaglia dove il fascismo portava il suo attacco alla
libertà e alla indipendenza dei popoli; ha promosso contro il
fascismo e l'invasore hitleriano la unità popolare antifascista
e nazionale, ha partecipato in modo decisivo alla direzione e alla vittoria
della guerra di liberazione.
Liberato il paese e liquidato il regime fascista e monarchico, il Partito
Comunista Italiano Marxista-Leninista si è battuto fermamente
contro le deviazioni opportuniste, revisioniste e trotskiste sviluppatesi
all'interno della sinistra italiana e affermando coerentemente i principi
e la strategia di classe e rivoluzionaria del marxismo-leninismo, quale
unica strada storicamente percorribile per la vittoria della Rivoluzione
proletaria, della costruzione del Socialismo e dell'edificazione del
Comunismo.
Art. 1
IL PARTITO COMUNISTA ITALIANO MARXISTA-LENINISTA
Gli operai, i lavoratori e gli intellettuali d' avanguardia
italiani che operano per la costruzione del socialismo nella società
italiana formano una organizzazione di lotta di classe, volontaria e
rivoluzionaria: il Partito Comunista Italiano Marxista-Leninista.
E' costituito il Partito comunista italiano marxista-leninista.
Il Partito Comunista Italiano Marxista-Leninista si ispira, nel suo
lavoro, alla teoria del marxismo-leninismo ovvero al pensiero e l'opera
immortali di Marx, Engels, Lenin e Stalin.
Il Partito Comunista Italiano Marxista-Leninista è costituito
sulla base dei seguenti principi:
1. Nell'attuale regime sociale capitalistico e nella sua globalizzazione
imperialistica si sviluppa un sempre crescente contrasto fra le forze
produttive ed i rapporti di produzione, dando origine all'antitesi di
interesse ed alla lotta di classe tra il proletariato e la borghesia
dominante.
2. Gli attuali rapporti di produzione sono protetti dal potere dello
Stato borghese, che, fondato sul sistema rappresentativo della democrazia
borghese, costituisce l'organo per la difesa degli interessi della classe
capitalistica.
3. Il proletariato non può infrangere né modificare il
sistema dei rapporti capitalistici di produzione, da cui deriva il suo
sfruttamento, senza l' abbattimento del potere borghese.
4. L'organo indispensabile della lotta rivoluzionaria del proletariato
è il partito politico di classe, formato da quadri rivoluzionari.
Il Partito Comunista Italiano Marxista-Leninista, riunendo in sé
la parte più avanzata e cosciente del proletariato, unifica gli
sforzi delle masse lavoratrici, volgendoli dalle lotte per gli interessi
di gruppi e per risultati contingenti alla lotta per la emancipazione
rivoluzionaria del proletariato; esso ha il compito di diffondere nelle
masse la coscienza di classe e rivoluzionaria, di organizzare i mezzi
materiali di azione e di dirigere nello svolgimento della lotta il proletariato.
5. La vittoria della rivoluzione proletaria, la costruzione del socialismo
e l'edificazione del comunismo sono possibili solo con la lotta dura
e continua al revisionismo, al trotskismo e ad ogni forma di opportunismo
e di economicismo.
6. Dopo l'abbattimento del potere borghese, il proletariato non può
organizzarsi in classe dominante che con la distruzione dell' apparato
statale borghese e con la instaurazione della propria dittatura, ossia
basando le rappresentanze elettive dello stato sulla sola classe produttiva
ed escludendo la classe borghese.
7. La forma di rappresentanza politica dello Stato proletario è
il sistema dei consigli dei lavoratori (lavoratori dell'industria, dell'agricoltura,
dell' artigianato, del turismo, degli enti pubblici, del commercio,
dei trasporti, delle telecomunicazioni, dell' informazione e del terziario
in genere) già in atto nella Rivoluzione d'Ottobre e in quelle
successive e nei paesi del socialismo realizzato, particolarmente dell'URSS,
e prima stabile realizzazione della dittatura proletaria.
8. La necessaria difesa dello stato proletario contro tutti i tentativi
controrivoluzionari.
9. Solo lo Stato proletario potrà sistematicamente attuare tutte
quelle successive misure di intervento nei rapporti dell’economia
sociale con le quali si effettuerà la sostituzione del sistema
capitalistico con la gestione collettiva della produzione e della distribuzione
.
10. Per effetto di questa trasformazione economica e delle conseguenti
trasformazioni di tutte le attività della vita sociale, eliminandosi
la divisione della società in classi andrà anche eliminandosi
la necessità dello stato politico, il cui ingranaggio si ridurrà
progressivamente a quello della razionale amministrazione delle attività
umane.
Art. 2
I MEMBRI DEL PARTITO
Possono iscriversi al Partito Comunista Italiano Marxista-Leninista
tutti i lavoratori onesti di ambo i sessi che abbiano raggiunto il 18°
anno di età. Ogni membro del partito è tenuto ad accettare
il programma politico e lo statuto del partito, a lavorare in una delle
sue organizzazioni e a pagare regolarmente la tessera e le quote stabilite.
Art. 3
LA DOMANDA DI ISCRIZIONE
La domanda di iscrizione individuale al partito deve
essere presentata per iscritto e contenere tutte le informazioni biografiche
che vengono richieste. Essa deve portare la sottoscrizione di almeno
due membri del partito, i quali, garantendo l'onestà morale e
politica del richiedente, sono tenuti a fornire sul suo conto le necessarie
informazioni. La garanzia deve essere motivata per iscritto e i garanti
devono avere almeno un anno di anzianità di partito.
La domanda di iscrizione al partito di un giovane appartenente alla
FGCIM-L, invece che da due membri del partito, dovrà essere presentata
dal comitato della cellula o della sezione della FGCIM-L alla quale
il giovane appartiene. Il passaggio non è automatico; perché
esso avvenga occorre sempre l'approvazione della cellula o della sezione
di partito alla quale la domanda è stata rivolta.
La domanda di iscrizione al partito diventa operativa dopo un periodo
di candidatura di un anno dalla presentazione, indispensabile per la
conoscenza del programma, dello statuto, della strategia e tattica del
partito e per il controllo, da parte delle organizzazioni del partito,
delle qualità personali del richiedente. Durante tale periodo
di candidatura il candidato partecipa alle riunioni dell'organizzazione
di cui fa parte con diritto a voto consultivo. Il candidato a membro
del partito paga regolarmente le quote di iscrizione.
Art. 4
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE
La domanda di iscrizione al partito deve essere presentata
al comitato direttivo della cellula del luogo di lavoro del richiedente
ove questa esista, o della cellula di strada o di villaggio più
vicina, oppure, dove manchi la cellula, al corrispondente comitato di
sezione.
Art. 5
ESAME E ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE
La domanda di iscrizione al partito viene esaminata
dal comitato di partito a cui è stata presentata e questo la
sottopone, esprimendo il parere favorevole o contrario all'accettazione,
all'assemblea della cellula o della sezione interessata. Ogni compagno
ha diritto di chiedere chiarimenti e di fare osservazioni. Messa in
votazione per alzata di mano, la domanda di iscrizione è accettata
se votano per la sua accettazione almeno i due terzi dei presenti.
Se il voto espresso dall'assemblea non dà una maggioranza di
due terzi o è contrario al parere espresso dal comitato direttivo,
questo ha facoltà di porre la questione al comitato direttivo
della istanza superiore di partito. Ad iniziativa di questo ha luogo,
in questo caso, una seconda assemblea della cellula o della sezione
interessata e il voto di questa seconda assemblea, per cui valgono le
norme della prima, è definitivo.
Art. 6
RILASCIO DELLA TESSERA – ANZIANITA’
La tessera del partito viene rilasciata dal comitato
direttivo della sezione. L'anzianità decorre in ogni caso dal
giorno dell'accettazione della domanda di iscrizione da parte dell'assemblea
di cellula o di sezione cui essa è stata presentata.
Art. 7
CONDIZIONI SPECIALI PER L'AMMISSIONE NEL PARTITO
Per l'ammissione di coloro che hanno ricoperto cariche
direttive politiche in altri partiti è obbligatorio, prima del
voto dell'assemblea di cellula o di sezione, il parere del comitato
federale.
Lo stesso vale per coloro che, essendo stati già iscritti al
partito, se ne siano staccati o ne siano stati radiati. Se il voto dell'assemblea
è contrario al parere del comitato federale, questo può
ricorrere alla Direzione del partito, la cui decisione è obbligatoria
e definitiva.
Per l'ammissione di personalità politiche provenienti da altri
partiti che abbiano un rilievo nazionale, o per la riammissione di coloro
che siano stati espulsi dal partito per motivi di indegnità o
per gravi ragioni politiche, è obbligatorio il parere della Direzione
del partito e della Commissione centrale di controllo. Qualora questo
parere sia in contrasto col voto espresso dall'assemblea che ha deliberato
sulla domanda di iscrizione la Direzione sottopone il caso al Comitato
centrale, la cui decisione è obbligatoria e definitiva.
In casi di particolare importanza politica la domanda di iscrizione
può essere presentata direttamente alla Direzione del partito
che statuirà su di essa riferendone al Comitato centrale.
Art. 8
CAMBIAMENTO DI RESIDENZA
Il membro del partito che per qualsiasi ragione cambia
residenza è tenuto a darne comunicazione al comitato direttivo
della sua organizzazione che informa, per iscritto, il comitato direttivo
dell'organizzazione del luogo dove egli si trasferisce e rilascia al
richiedente un documento di presentazione.
Nessun trasferimento può essere accettato se il richiedente non
è munito di questo documento dell' organizzazione di origine.
Art. 9
DOVERI DEGLI ISCRITTI AL PARTITO
Salve le disposizioni dell'art.2, ogni iscritto al
partito comunista è tenuto:
a) a partecipare regolarmente alle riunioni e a tutta l'attività
del partito secondo le direttive dell'organizzazione cui è iscritto;
a realizzare nel suo campo di attività la linea politica del
partito;
b) a migliorare di continuo la propria conoscenza della linea politica
del partito e la propria capacità di lavorare per la sua applicazione;
a lavorare senza sosta per l'elevazione della propria coscienza di classe
e rivoluzionaria con l’assimilazione dei principi del marxismo-leninismo;
c) ad osservare scrupolosamente la disciplina del partito;
d) ad avere rapporti di fraterna solidarietà con gli altri membri
del partito;
e) ad avere una vita privata onesta, esemplare;
f) ad esercitare la critica e l'autocritica per il miglioramento della
sua attività e di quella del partito;
g) a vigilare e difendere il partito contro ogni attacco;
h) a fare con la parola e con l'esempio opera continua di proselitismo.
Art. 10
DIRITTI DEGLI ISCRITTI AL PARTITO
Ogni iscritto al partito comunista ha diritto:
a) di contribuire all'elaborazione della linea del partito prendendo
parte alle discussioni e deliberazioni dell'organizzazione cui è
iscritto;
b) di intervenire nella discussione di tutte le questioni all'ordine
del giorno dell'organizzazione cui è iscritto e di prendere parte
alle decisioni con voto deliberativo;
c) di partecipare con voto deliberativo alla elezione dei dirigenti
della propria organizzazione e dei delegati ai congressi di sezione,
di federazione provinciale e regionale e al Congresso nazionale;
d) di essere eleggibile a qualsiasi carica di partito e di essere eleggibile
come delegato ai congressi di sezione e di federazione provinciale e
regionale e al Congresso nazionale, secondo le modalità fissate
nel presente statuto;
e) di essere, in caso di mancanza disciplinare, giudicato da un organismo
regolare di partito e potere in ogni caso fare appello alla assemblea
della sua organizzazione o agli organi centrali del partito;
f) di avere da tutti i compagni un trattamento di fraterna solidarietà.
Art. 11
STRUTTURA DEL PARTITO
Il Partito Comunista Italiano Marxista-Leninista è
organizzato in cellule, sezioni, federazioni provinciali e regionali.
Art. 12
LA CELLULA
La cellula è l'organizzazione di base del partito.
Essa può venire costituita:
a) sul luogo di lavoro (cellula di fabbrica, di cantiere, di laboratorio,
di azienda, di scuola, di ufficio, di azienda agricola, ecc.);
b) territorialmente, secondo il luogo di abitazione degli iscritti (cellula
di strada, di rione, di caseggiato, di frazione, di villaggio, ecc.).
Art. 13
LA CELLULA SUL LUOGO DI LAVORO
La cellula costituita sul luogo di lavoro è
la forma normale dell' organizzazione del partito. Essa comprende tutti
i compagni che sono occupati nello stesso luogo di lavoro.
I compagni che fanno parte delle cellule di luogo di lavoro sono tenuti
a partecipare anche all'attività delle cellule territoriali del
loro luogo di abitazione in qualità di membri aggregati.
Art. 14
SUDDIVISIONE DELLA CELLULA IN GRUPPI
Quando la cellula costituita sul luogo di lavoro è
troppo numerosa perché la sua attività possa essere efficacemente
diretta dal comitato direttivo essa viene suddivisa in gruppi corrispondenti
ai singoli reparti, ai singoli uffici o ai singoli turni di lavoro.
Ognuno di questi gruppi avrà il suo comitato direttivo, eletto
per via democratica, che rimarrà però subordinato al comitato
direttivo della cellula. Questo funziona come organo dirigente di tutta
la cellula, la quale rimane, come tale, la formazione unitaria di base
del partito.
Art. 15
LA CELLULA TERRITORIALE
La cellula costituita su base territoriale comprende
i compagni che abitano nello stesso caseggiato, o strada, o rione, o
villaggio.
Art. 16
IL GRUPPO GIOVANILE
Gli iscritti al partito che hanno meno di venticinque
anni di età possono costituire in seno alla loro cellula o sezione
un gruppo di lavoro giovanile, che ha il compito di organizzare e svolgere
il necessario lavoro tra i giovani, sotto la direzione dei corrispondenti
organi di lavoro del comitato direttivo della cellula, della sezione
e del comitato federale.
Art. 17
IL COMITATO DI FABBRICA O DI AZIENDA
Nei luoghi di lavoro dove ci sono più cellule,
si costituisce un comitato di partito di fabbrica o di azienda che coordina
e dirige l'attività e l'azione del partito nell’azienda
stressa.
Tale comitato di fabbrica o di azienda è composto di regola dai
segretari delle cellule dell'azienda.
Qualora le cellule siano numerose, i segretari delle cellule designano,
d'accordo col comitato di sezione, i componenti del comitato di fabbrica
o di azienda.
Il comitato di azienda designerà il proprio segretario in accordo
col comitato di sezione.
Art. 18
LA SEZIONE
La sezione è l' organismo di partito immediatamente
superiore alla cellula. Essa è costituita dalle cellule di luogo
di lavoro e territoriali esistenti nel suo territorio. La sezione ha
una sede permanente, la quale è il luogo di riunione e di ritrovo
dei compagni che ad essa fanno capo. La sede della sezione comunista
deve diventare centro di attività politica, culturale e assistenziale
per tutti i lavoratori della località.
In caso di necessità, possono essere istituite sottosezioni.
Art. 19
IL COMITATO COMUNALE
Nei comuni che non siano sedi di comitato federale,
e qualora esistano più sezioni, si costituisce il comitato comunale.
Il comitato comunale è designato dal comitato federale. Di regola
è composto dai segretari di sezione e possono farne parte compagni
aventi incarichi nelle assemblee elettive istituzionali e nelle organizzazioni
di massa.
Art. 20
I COMITATI DI ZONA
Le sezioni del partito possono essere raggruppate
in zone composte da più comuni e dirette da un comitato di zona.
Il comitato di zona è designato dal comitato federale, sentiti
i comitati di sezione.
Art . 21
LA FEDERAZIONE
La federazione è composta da tutte le sezioni
e cellule esistenti nel territorio di sua competenza e le dirige.
La federazione di regola è provinciale.
In una provincia possono essere costituite due o più federazioni
per decisione della Direzione del partito.
Art. 22
IL COMITATO DELLA FEDERAZIONE REGIONALE
Il comitato della federazione regionale, ovvero il
comitato regionale, ha il compito di attuare, nella regione, la linea
generale del partito e in questo quadro di elaborare la politica del
partito a livello regionale, esercitando a tutti gli effetti la direzione
e il controllo sulla sua attuazione. Esso costituisce il tramite principale
attraverso cui gli organi dirigenti nazionali si collegano con le organizzazioni
periferiche e le dirigono, ferma restando la necessità di collegamenti
diretti del centro nazionale con le federazioni.
Il comitato regionale congiunge in sé la duplice funzione e caratteristica
di organo decentrato della direzione nazionale e di organo democraticamente
espresso dalle organizzazioni della regione.
Il comitato regionale elegge il segretario, la segreteria e può
eleggere un organo direttivo; organizza il suo lavoro in modo da assicurare
la direzione e il coordinamento dell'iniziativa del partito in tutti
i campi dell'attività politica regionale.
Art . 23
IL CENTRALISMO DEMOCRATICO
La vita interna del partito comunista è retta
secondo i principi del centralismo democratico. Questo significa:
a) che tutti gli organi dirigenti sono eletti democraticamente dagli
iscritti alla relativa organizzazione;
b) che tutti gli organi dirigenti hanno l'obbligo di riferire periodicamente
agli iscritti nelle organizzazioni che dirigono, circa la loro attività;
c) che tutti gli organi dirigenti e i singoli membri di essi sono sempre
revocabili per decisione di coloro che li hanno investiti del loro mandato;
d) che terminata la discussione e presa una decisione, questa è
obbligatoria per tutti gli iscritti e per tutti gli organismi dipendenti.
La minoranza deve accettare e applicare le decisioni democraticamente
prese dalla maggioranza con deliberazione regolare;
e) che non è tollerata nel partito la costituzione di frazioni
le quali rompano l'unità del partito stesso o ne mettano in forse
la disciplina;
f) che le decisioni degli organismi superiori hanno carattere obbligatorio
per gli organismi inferiori.
Art. 24
ATTIVITA' DELLE ORGANIZZAZIONI DEL PARTITO
Ogni organizzazione del partito ha il diritto e il
dovere di trattare e risolvere, nell'ambito della linea politica del
partito, e di propria iniziativa, tutte le questioni politiche e di
organizzazione che le si presentano o la interessano e di prendere posizione
su tutte le questioni della politica nazionale e del movimento operaio
internazionale.
Essa ha il dovere di applicare le direttive e le istruzioni degli organismi
superiori e di procedere attivamente al reclutamento e all'inquadramento
di nuovi membri e alla formazione politica di quadri dirigenti.
Art. 25
LE ASSEMBLEE DEGLI ISCRITTI
Per ogni cellula, sia di lavoro che territoriale,
l'organo massimo di deliberazione e decisione è l'assemblea generale
degli iscritti, la quale deve venire convocata regolarmente dal comitato
direttivo di cellula. Per la sezione, l'assemblea generale degli iscritti
ha luogo, con funzioni deliberative, solo in quei casi in cui la sezione
non è suddivisa in cellule.
Tutte le sezioni, anche se suddivise in cellule, possono però
convocare assemblee generali degli iscritti a scopo di informazione
e consultazione. I voti espressi da queste assemblee hanno solo valore
consultivo. I comitati direttivi delle cellule più numerose,
delle sezioni e delle federazioni, possono inoltre convocare, a scopo
di informazione e consultazione, riunioni di compagni, cioè che
hanno nel partito o nelle organizzazioni di massa cariche o incarichi
di lavoro; gli ordini del giorno approvati in queste riunioni hanno
valore consultivo .
Art. 26
I CONGRESSI
Per le sezioni, per le federazioni provinciali e regionali
e per il partito nel suo complesso il massimo organo deliberativo, le
cui decisioni sono obbligatorie per tutti gli iscritti e per tutte le
organizzazioni subordinate, è il congresso, rispettivamente di
sezione, provinciale, regionale e nazionale.
Art. 27
ELEZIONI DEI COMITATI DIRETTIVI E CONDIZIONI
DI ELEGGIBILITA’
I comitati direttivi sono eletti con voto diretto
e nominativo. Il comitato direttivo di cellula è eletto dall'assemblea
di cellula. Il comitato direttiva di sezione, il comitato federale,
il comitato regionale e il Comitato centrale sono eletti dai rispettivi
congressi.
Possono essere eletti a membri del comitato di sezione tutti i compagni
che hanno una anzianità di partito di almeno un anno, a membri
del comitato federale tutti i compagni che hanno una anzianità
di almeno due anni, a membri del comitato regionale tutti i compagni
che hanno una anzianità di almeno tre anni, a membri del Comitato
centrale e della Commissione centrale di controllo tutti i compagni
che hanno una anzianità di almeno quattro anni. In casi eccezionali
si può derogare a questa norma per decisione dell'organismo superiore.
I comitati direttivi controllano e dirigono l'attività politica
e di organizzazione della rispettiva formazione di partito tra un congresso
e l'altro e le loro decisioni devono essere rispettate e applicate da
tutti i compagni salvo il diritto di ricorso agli organi superiori.
Art. 28
IL COMITATO DIRETTIVO DI CELLULA
Il comitato direttivo di cellula viene eletto dall'assemblea
generale degli iscritti alla cellula. Per l'elezione del comitato direttivo
l'assemblea elegge preliminarmente la Presidenza, che nel periodo di
svolgimento dell'assemblea stessa esercita le funzioni e ha i poteri
del comitato direttivo.
Il voto è diretto e nominativo. Il comitato viene rinnovato di
regola totalmente per elezione ogni anno. Rendendosi vacanti uno o più
posti si procede alla elezione parziale.
Il comitato comprende tre o più membri, tra cui un segretario
politico, un segretario di organizzazione e un amministratore, designati
dal comitato stesso nel proprio seno tenendo presenti le indicazioni
eventualmente date dall’assemblea.
Il comitato dirige tutto il lavoro della cellula ed è responsabile
della applicazione da parte di essa della linea del partito. Esso deve
controllare la esecuzione delle proprie decisioni e di quelle di organismi
superiori che lo riguardano.
Esso nomina i compagni responsabili delle diverse branche di lavoro
della cellula stessa e ne controlla l'attività. Esso risponde
collegialmente del suo operato all'assemblea degli iscritti e al comitato
direttivo della sezione e della federazione provinciale.
I membri del comitato di cellula sono considerati decaduti dopo tre
assenze consecutive ingiustificate dalle sedute del comitato di cellula.
Art. 29
CONGRESSO DI SEZIONE
Il congresso di sezione è formato dai rappresentanti
delle cellule, eletti da queste, secondo le norme stabilite dal comitato
direttivo della federazione, in numero proporzionale agli iscritti.
Esso si convoca almeno una volta all'anno per eleggere il comitato direttivo
della sezione e discutere gli altri argomenti posti al suo ordine del
giorno. Esso può venire convocato straordinariamente per decisione
del comitato direttivo della federazione o per suggerimento a questo
rivolto dalla Direzione del partito, o su richiesta di due terzi degli
iscritti, previo consenso del comitato direttivo della federazione.
Il congresso elegge preliminarmente la Presidenza, che nel periodo di
svolgimento del congresso stesso esercita le funzioni e ha i poteri
del comitato direttivo.
Il congresso di sezione, con voto diretto e nominativo, elegge il comitato
direttivo di cinque o più membri. Elegge pure i membri candidati,
nella misura di un terzo dei componenti del comitato direttivo, che,
secondo l'ordine cronologico della lista, in caso di recesso di alcuni
membri del comitato direttivo la composizione di esso viene completata
dal numero dei membri candidati eletti dal congresso.
Art. 30
IL COMITATO DIRETTIVO DI SEZIONE
Il comitato direttivo di sezione elegge nel proprio
seno, tenendo conto delle eventuali indicazioni del congresso di sezione,
un segretario politico, un segretario di organizzazione, un amministratore,
un responsabile della propaganda ed un responsabile del lavoro di massa.
Esso controlla il lavoro delle cellule ed è responsabile di tutta
l'attività che si svolge nel territorio della sezione.
Esso deve controllare le esecuzioni delle decisioni del congresso, delle
proprie e di quelle di organismi superiori.
Esso può formare, per la migliore organizzazione della sua attività,
delle commissioni di lavoro (per la propaganda, l'organizzazione, lo
sviluppo dei quadri, la stampa, ecc.). A far parte delle commissioni
di lavoro possono essere chiamati anche compagni che non fanno parte
del comitato direttivo.
Il comitato direttivo di sezione è responsabile collegialmente
del suo lavoro tanto verso il congresso di sezione quanto verso il comitato
direttivo della federazione.
I membri del comitato direttivo di sezione sono considerati decaduti
dopo tre assenze consecutive ingiustificate dalle sedute del comitato
direttivo di sezione.
Art. 31
IL CONGRESSO DELLA FEDERAZIONE PROVINCIALE
Il congresso della federazione provinciale è,
nel territorio della provincia, la più alta istanza del partito.
Esso si riunisce una volta ogni due anni e stabilisce il proprio ordine
del giorno.
Il congresso elegge preliminarmente la Presidenza, che nel periodo di
svolgimento del congresso esercita le funzioni e ha i poteri del comitato
federale.
Su richiesta della maggioranza delle sezioni e delle cellule o della
Direzione del partito o per decisione del comitato federale possono
essere convocati dei congressi straordinari. La convocazione dei congressi
straordinari deve essere ratificata dalla Direzione.
La Direzione del partito può decidere che venga posto all'ordine
del giorno un determinato argomento.
Partecipano al congresso i delegati eletti dalle organizzazioni di base
in misura proporzionale agli iscritti, a seconda delle norme stabilite
dal comitato direttivo della federazione.
Il congresso della federazione provinciale elegge, con voto diretto
e nominativo, il comitato federale di 15 o più membri. Elegge
pure i membri candidati, nella misura di un terzo dei componenti il
comitato federale, che, secondo l'ordine cronologico della lista, in
caso di recesso di alcuni membri del comitato federale la composizione
di esso viene completata dal numero dei membri candidati eletti dal
congresso.
Art. 32
LA CONFERENZA DELLA FEDERAZIONE PROVINCIALE
La conferenza della federazione provinciale è
la riunione dei rappresentanti delle organizzazioni comuniste esistenti
nel territorio della medesima, designati dai comitati direttivi di queste
organizzazioni a seconda delle norme stabilite dal comitato direttivo
della federazione. Essa discute le questioni poste al suo ordine del
giorno dal comitato direttivo della federazione, d'accordo con la Direzione
del partito.
Di regola, la conferenza della federazione provinciale non ha facoltà
di eleggere nuovi organi dirigenti della federazione. Tale facoltà
può esserle attribuita, in caso di necessità, dalla Direzione
del partito, su richiesta del comitato direttivo della federazione stessa.
Art. 33
IL COMITATO FEDERALE DELLA FEDERAZIONE PROVINCIALE
Il comitato federale della federazione provinciale
è l'organo di direzione dell'attività della federazione
nel periodo compreso tra l'uno e l'altro congresso. L'elezione ha luogo
per voto diretto e nominativo secondo le norme di votazione fissate
dal congresso stesso .
Il comitato federale controlla l'attività di tutte le sezioni
e cellule della provincia. Esso è tenuto a controllare scrupolosamente
l'esecuzione delle proprie decisioni ed è responsabile della
giusta applicazione della linea del partito in tutta la provincia. Esso
dirige la stampa provinciale, della quale nomina i direttori e redattori.
Il comitato federale elegge nel proprio seno un segretario politico
che rappresenta il partito, una segreteria di tre o cinque membri, tra
cui deve esserci un responsabile dell'organizzazione e un amministratore,
e un comitato esecutivo. Inoltre esso forma, a seconda delle necessità,
delle commissioni di lavoro (per l'organizzazione, la propaganda, la
formazione dei quadri, per il lavoro giovanile, femminile, sindacale,
eccetera), di cui designa i responsabili e controlla l'attività.
A far parte delle commissioni di lavoro possono essere chiamati anche
compagni che non fanno parte del comitato direttivo.
Il comitato federale è responsabile collegialmente del suo lavoro
verso il congresso provinciale e verso la Direzione del partito e il
Comitato centrale.
I membri del comitato federale sono considerati decaduti dopo tre assenze
consecutive ingiustificate dalle sedute del comitato federale.
Art. 34
IL CONGRESSO DELLA FEDERAZIONE REGIONALE E IL
COMITATO REGIONALE
Il congresso della federazione regionale è
costituito dai delegati eletti dai congressi delle federazioni provinciali
in misura proporzionale al numero degli iscritti e secondo le norme
stabilite dal comitato regionale di intesa con la Direzione del partito.
Il congresso della federazione regionale si riunisce ogni quattro anni,
a due anni di distanza dal congresso nazionale. Viene convocato dal
comitato regionale per discutere il rapporto sull'attività del
comitato stesso e le altre questioni poste all'ordine del giorno. La
Direzione del partito può decidere che all'ordine del giorno
del congresso della federazione regionale siano posti determinati argomenti.
I componenti del comitato regionale uscente, qualora non siano delegati
al congresso, vi partecipano, hanno diritto di parola, ma non di voto.
Durante lo svolgimento del congresso la presidenza esercita le funzioni
del comitato regionale.
Congressi della federazione regionale straordinari possono essere convocati
per decisione del Comitato centrale o della Direzione del partito, o
su richiesta motivata della maggioranza delle federazioni che raggruppino
almeno un terzo degli iscritti, oppure per decisione del comitato regionale,
previo consenso della Direzione del partito.
Il congresso della federazione regionale elegge, con voto diretto e
nominativo, il comitato regionale di 15 o più membri. Elegge
pure i membri candidati, nella misura di un terzo dei componenti il
comitato regionale, che, secondo l'ordine cronologico della lista, in
caso di recesso di alcuni membri del comitato regionale la composizione
di esso viene completata dal numero dei candidati eletti dal congresso.
Il comitato regionale è responsabile verso il Comitato centrale,
la Direzione del partito e verso il congresso regionale dell'attuazione
delle decisioni del congresso e della linea politica del partito nella
propria organizzazione. Esso dirige la stampa regionale, della quale
nomina i direttori e redattori; controlla l'attività di tutti
gli organismi inferiori; costituisce proprie commissioni di lavoro designandone
i responsabili e i componenti e controllandone l'attività. Almeno
una volta all'anno il comitato regionale deve sentire e discutere un
rapporto sull'attività degli eletti comunisti nelle assemblee
elettive istituzionali. Il comitato regionale deve riunirsi di norma
almeno una volta al mese.
I membri del comitato regionale sono considerati decaduti dopo tre assenze
consecutive ingiustificate dalle sedute del comitato regionale.
Art. 35
LA CONFERENZA DELLA FEDERAZIONE REGIONALE
La conferenza della federazione regionale è
la riunione dei rappresentanti delle organizzazioni comuniste esistenti
nel territorio della medesima, designati dai comitati direttivi di queste
organizzazioni, a seconda delle norme stabilite dal comitato direttivo
della federazione regionale.
Essa discute le questioni poste al suo ordine del giorno dal comitato
direttivo della federazione, d'accordo con la Direzione del partito.
Di regola, la conferenza della federazione regionale non ha facoltà
di eleggere nuovi organi dirigenti della federazione. Tale facoltà
può esserle attribuita, in caso di necessità, dalla Direzione
del partito, su richiesta del comitato direttivo della federazione stessa.
Art. 36
IL CONGRESSO DEL PARTITO
La più alta istanza dirigente del partito è
il Congresso nazionale, che viene convocato per decisione del Comitato
centrale non meno di una volta ogni quattro anni, e comprende i delegati
democraticamente eletti da tutte le federazioni provinciali, proporzionalmente
agli iscritti e secondo le norme stabilite dalla Direzione del partito.
Il Congresso decide il suo ordine del giorno ed elegge i propri organi
direttivi. La Presidenza del Congresso eletta preliminarmente e nel
periodo di svolgimento del Congresso stesso esercita le funzioni e ha
i poteri del Comitato centrale.
Il Congresso fissa la linea politica del partito, giudica l'attività
degli organi di direzione centrali e delle formazioni di base, ed elegge,
a voto diretto e nominativo, secondo le norme e nel numero di membri
che esso stesso stabilisce, il Comitato centrale e la Commissione centrale
di controllo .
Elegge pure i membri candidati, nella misura di un terzo dei componenti
il Comitato centrale e la Commissione centrale di controllo, che, secondo
l'ordine cronologico della lista, in caso di recesso di alcuni membri
del Comitato centrale e della Commissione centrale di controllo la composizione
di questi organismi viene completata dal numero dei candidati eletti
dal congresso.
Le decisioni del Congresso sono obbligatorie per tutto il partito.
Art. 37
IL COMITATO CENTRALE
Il Comitato centrale dirige il partito nel periodo
tra due congressi.
Esso elegge nel suo seno:
a) un segretario generale e uno o due vice-segetari generali del partito;
b) la Direzione del partito di cui fissa il numero dei membri effettivi
e supplenti, e a cui è demandata la direzione corrente di tutta
l'attività del partito.
La Direzione del partito, a sua volta, designa:
a) la Segreteria del partito come organo che assicura la continuità
del lavoro politico e organizzativo della Direzione, l'esecuzione delle
sue decisioni e il disbrigo delle pratiche correnti;
b) la commissione di organizzazione ;
c) i responsabili delle commissioni di lavoro costituite presso il Comitato
centrale;
d) i direttori dei quotidiani che hanno funzione di organo centrale
del partito.
Il Comitato centrale può nominare una Commissione speciale col
compito di elaborare delle proposte di modifica parziale dello statuto
del partito da presentare al congresso.
La convocazione del Comitato centrale e fatta dalla Direzione del partito
e deve avvenire di regola ogni tre mesi .
Art . 38
LA COMMISSIONE CENTRALE DI CONTROLLO
La Commissione centrale di controllo ha l' incarico
:
a) di aiutare la Segreteria e la Direzione del partito nel controllo
sulla applicazione dello statuto e sul buon funzionamento del partito
stesso ;
b) di seguire l'attività delle scuole di partito sia centrali
che regionali e locali allo scopo di meglio assicurare lo sviluppo e
la formazione ideologica marxista-leninista dei quadri di partito;
c) di sindacare il bilancio del partito;
d) di giudicare le accuse portate contro l'onorabilità personale
e la condotta dei membri del Comitato centrale, dei segretari delle
federazioni provinciali e regionali e dei deputati e senatori comunisti
in carica .
La Commissione centrale di controllo ha diritto di decisione su tutte
le questioni di cui al punto d) e su tutte le altre questioni di carattere
disciplinare che le vengono sottoposte dalla Direzione e dal Comitato
centrale del partito. Per tutte le altre essa ha diritto di proporre
suggerimenti e misure che assumeranno valore esecutivo solo dopo l'approvazione
della Direzione o del Comitato centrale del partito.
La Commissione centrale di controllo elegge nel suo seno un ufficio
di Presidenza di cinque membri, di cui uno presidente .
Art . 39
COOPTAZIONI
Al di fuori delle elezioni nelle forme previste dagli
articoli precedenti, dei compagni possono essere chiamati a far parte
degli organismi dirigenti del partito, di tutte le istanze, per decisioni
di questi organismi stessi .
A questa designazione si ricorre in casi di importanza politica eccezionale.
In ogni caso questa designazione non può riguardare più
di un quinto dei membri dell' organismo dirigente interessato e in tutti
i casi, salvo che per il Comitato centrale, deve essere sanzionata dall'
organismo dirigente immediatamente superiore per la validità
della designazione è richiesta in ogni caso la maggioranza qualificata
di due terzi .
Art . 40
IL CONSIGLIO NAZIONALE
Nell'intervallo tra due congressi, allo scopo di consultare
il partito su questioni attinenti la sua azione politica generale, il
Comitato centrale può convocare il Consiglio nazionale del partito,
del quale fanno parte, oltre ai membri effettivi e candidati dello stesso
Comitato centrale, i segretari delle federazioni provinciali e regionali
e i membri della Commissione centrale di controllo.
Al Consiglio nazionale possono essere invitati i compagni eletti nelle
assemblee elettive istituzionali.
Art. 41
LA CONFERENZA DEL PARTITO
Nell'intervallo tra due congressi, il Comitato centrale
può convocare delle Conferenze nazionali di cui esso stabilisce
l'ordine del giorno, e alle quali i comitati delle federazioni provinciali
e regionali delegano i loro rappresentanti secondo le istruzioni che
verranno emanate di volta in volta.
Tanto le deliberazioni della conferenza quanto quelle del consiglio
nazionale hanno valore consultivo e diventano esecutive solo dopo la
ratifica del Comitato centrale.
Art . 42
CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE
La scelta dei candidati del partito alle elezioni
politiche e amministrative viene fatta in base a norme che vengono stabilite
dal Comitato centrale o per esso dalla Direzione del partito.
I membri del partito designati a cariche pubbliche elettive sono responsabili
del loro mandato tanto verso il partito che li ha designati quanto verso
i loro elettori e la massa popolare che essi rappresentano .
Art . 43
CUMULO DI CARICHE
Pur non esistendo nessuna incompatibilità tra
le diverse cariche elettive di partito e rappresentative sarà
di regola evitato il cumulo di troppi incarichi in una sola persona
.
Art . 44
I COMUNISTI NELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
Tutti i membri del partito debbono obbligatoriamente
essere iscritti alle rispettive organizzazioni sindacali di classe .
Presso il Comitato Centrale del partito è costituito un comitato
sindacale i cui membri vengono nominati dallo stesso Comitato Centrale
ed il quale ha la direzione della attività sindacale del partito
comunista.
Art . 45
LA FEDERAZIONE GIOVANILE COMUNISTA ITALIANA
MARXISTA-LENINISTA
I giovani dai 12 ai 18 anni che si orientano verso
gli ideali del socialismo si organizzano nella Federazione giovanile
comunista italiana marxista-leninista, organizzazione politica di classe
della gioventù che sotto la direzione del partito educa i giovani
alla causa del socialismo .
Allo scopo di meglio conoscere i problemi della gioventù e per
facilitare l'opera di direzione nella FGCIM-L ad ogni livello organizzativo
il partito designa i suoi rappresentanti in tutti gli organi dirigenti
della FGCIM-L ed accoglie nei propri organi dirigenti i rappresentanti
della FGCIM-L nel numero che sarà stabilito.
Il Comitato centrale della FGCIM-L delega a partecipare ai lavori del
Comitato centrale del partito dei suoi membri.
Art . 46
L' UNITA' DEL PARTITO
L'unità del partito è garanzia essenziale
per la realizzazione del suo programma, per la vittoria delle classi
lavoratrici e del popolo nella lotta per il socialismo. Tutte le formazioni
di partito e tutti i compagni sono tenuti a difendere l'unità
del partito contro ogni tentativo di disgregazione o di attività
di frazione. La costituzione di gruppi frazionistici in seno al partito
è rigorosamente proibita e viene colpita con sanzioni che possono
giungere fino all'espulsione.
Art. 47
IL RAFFORZAMENTO DEL PARTITO
Il partito si rafforza non soltanto aumentando il
numero dei suoi aderenti ed elevandone la capacità politica e
ideologica, ma avendo cura costante che non entrino né rimangano
nelle sue file elementi che gettino discredito sul partito stesso per
la loro condotta, o abbiano dato e diano prova di viltà, o siano
in qualsiasi modo agenti di nemici politici del partito o veicolo della
influenza di questi nelle sue file.
Difendere il partito da ogni forma di opportunismo, di revisionismo
e di trotskismo è dovere imprescindibile di ogni iscritto .
Art . 48
SANZIONI DISCIPLINARI
Il comunista che manca ai doveri verso il partito
è punito con le seguenti sanzioni:
a) il richiamo orale;
b) il biasimo scritto con o senza retrocessione dalle cariche;
c) la destituzione dalla carica;
d) la sospensione da uno a sei mesi;
e) la radiazione;
f) l'espulsione.
Il richiamo orale e il biasimo vengono inflitti dagli organismi dirigenti
del partito. Le altre sanzioni sono decise dall'assemblea che è
qualificata per l'accettazione dell'iscrizione e con la stessa maggioranza.
La destituzione dalla carica, la sospensione, la radiazione e l'espulsione
saranno valide solo dopo la ratifica del comitato direttivo di federazione,
e nei casi più gravi dopo la ratifica del Comitato centrale.
Il compagno sottoposto a procedimento disciplinare ha diritto alla contestazione
specifica degli addebiti e alla discolpa. Egli può appellarsi
al comitato direttivo dell'organizzazione superiore a quella che ha
preso la misura e in ogni caso alla Direzione del partito e al Comitato
centrale.
Tutte le sanzioni possono essere rese pubbliche.
Art . 49
LE FINANZE DEL PARTITO
I mezzi finanziari del partito sono forniti dai proventi
delle tessere e delle quote versate dagli iscritti, da sottoscrizioni
e oblazioni volontarie, dal provento di feste, lotterie popolari, prestiti,
ecc..
Le cellule, le sezioni, le federazioni provinciali e regionali sono,
dal punto di vista patrimoniale ed amministrativo, entità distinte
fra loro oltre che nei confronti della Direzione del partito, la quale
non è legalmente responsabile della loro attività amministrativa.
La tessera è annuale e il suo prezzo è stabilito ogni
anno dalla Direzione del partito, la quale fissa pure l'ammontare delle
quote e la misura della ripartizione del provento della tessera e delle
quote tra le organizzazioni periferiche e l'organizzazione centrale.
Ogni organizzazione del partito deve tenere una regolare amministrazione
dei suoi fondi.
Art . 50
SIMBOLO, BANDIERA E INNI DEL PARTITO
Il simbolo del Partito Comunista Italiano Marxista-Leninista,
in colore oro, è formato dalla stella a cinque punte, simbolo
dell'internazionalismo proletario, messa in posizione sovrastante il
martello e la falce, sovrapposti tra loro, simbolo del lavoro proletario.
Sotto il simbolo sono ricamate, in colore oro, le lettere “ PCIM-
L”.
La bandiera del Partito Comunista Italiano Marxista-Leninista è
un rettangolo di drappo rosso, la cui base è una volta e mezzo
l'altezza. Nel suo angolo superiore sinistro essa reca in colore oro
la stella a cinque punte, simbolo dell'internazionalismo proletario,
e i simboli del lavoro, la falce e il martello. Sotto questi simboli,
orizzontalmente, sono ricamate, in colore oro, le lettere "PCIM-L".
Nelle pubbliche manifestazioni la bandiera del partito deve essere sempre
portata ed esposta dalle proprie organizzazioni .
Nelle assemblee di partito vengono eseguiti come inni dei lavoratori
italiani l"'Inno dei lavoratori", "Bandiera Rossa"
e l'"Internazionale". |