| SINDACATO
DI CLASSE DEI LAVORATORI ITALIANI
( S.C.L.I. )
SINDACATO INTERCATEGORIALE
TITOLO I
DEFINIZIONE, SCOPI, AUTONOMIA E
DEMOCRAZIA PROLETARIA DELLO S.C.L.I.
Art. 1 (Definizione)
1) Il Sindacato di Classe dei Lavoratori Italiani è
un sindacato intercategoriale.
2) Il Sindacato di Classe dei Lavoratori Italiani, di seguito indicato
anche con la sola sigla S.C.L.I. oppure SCLI, è l’organizzazione
sindacale di classe intercategoriale dei lavoratori dipendenti, disoccupati
e pensionati dell’industria, dell’agricoltura, dell’artigianato,
del mare, del commercio, del sistema bancario e finanziario, dell’informazione,
dello sport e tempo libero, del trasporto, del turismo, dei servizi
sociali, della scuola, della sanità, del pubblico impiego e di
ogni altra attività produttiva manuale e intellettiva.
Art. 2 (Scopi)
Gli scopi principali perseguiti dallo S.C.L.I. consistono:
1) nel difendere gli interessi economici, professionali e morali di
classe - collettivi ed individuali - di tutti i lavoratori, nel promuovere
il continuo miglioramento delle loro condizioni di vita e nel garantire
il rispetto e lo sviluppo dei loro diritti acquisiti e della loro personalità;
2) nel promuovere l’assistenza legale, previdenziale, fiscale
e di ogni altro genere dei lavoratori;
3) nel promuovere l’emancipazione di classe, professionale e culturale
e lo sviluppo delle attività sociali dei lavoratori;
4) nel tutelare la salute e l’integrità dei lavoratori
attraverso un’azione costante di lotta di classe, di intervento
e controllo del processo produttivo e dell’ambiente di lavoro
affinchè la produzione non comporti danni alla salute e all’integrità
dei lavoratori, dei cittadini e all’ambiente. E’ pertanto
compito specifico del Sindacato contestare tutti quei processi produttivi
che possono arrecare danno, direttamente e indirettamente, alla collettività,
all’ambiente e/o alla salute e all’integrità dei
lavoratori e dei cittadini;
5) nel promuovere iniziative per: la piena occupazione, il salario
sociale comunque garantito; il rispetto della normativa sindacale
e legislativa vigente nel rapporto di lavoro; il progresso tecnico e
scientifico e la sua traduzione in progresso sociale sino all’emancipazione
completa del lavoro; l’abolizione dello sfruttamento del lavoro.
In questo ambito è compito dello S.C.L.I. contribuire a tutte
le iniziative che rendano effettivi i diritti dei lavoratori nell’attività
produttiva e assicurino, in ogni campo di attività, parità
di diritti e di condizioni senza alcuna discriminazione;
6) nell’affermare il ruolo fondamentale ed insostituibile che
il Sindacato di classe dei lavoratori ha nel contribuire alla costruzione
e allo sviluppo di una nuova società, fondata sul potere della
classe lavoratrice e sulla democrazia socialista;
7) nell’affermare che il progresso tecnologico legato alla produzione
deve tradursi nella progressiva riduzione dell’orario e dei ritmi
di lavoro.
Art. 3 (Principali campi di iniziativa e di azione)
Lo S.C.L.I. si prefigge di realizzare i suoi scopi
mediante l’azione sindacale unitaria dei lavoratori ricercando
i necessari rapporti ed assumendone le opportune iniziative, anche con
le varie componenti sociali e politiche di classe.
Spetta allo S.C.L.I. stipulare i contratti nazionali e territoriali
di lavoro e tutti gli accordi e contratti che hanno interesse nazionale
e territoriale. Le piattaforme rivendicative e le varie azioni sindacali
devono essere decise nelle assemblee dei lavoratori e degli organi dirigenti
del Sindacato. Le intese di massima raggiunte saranno sottoposte all’assemblea
dei lavoratori e da questa approvate.
Art. 4 (Autonomia sindacale)
L’autonomia del Sindacato di classe si esprime
fondamentalmente con il più ampio esercizio della democrazia
e della partecipazione reale dei lavoratori alla vita sindacale, all’elaborazione
della sua linea politica con l’assoluta aderenza delle sue scelte
agli interessi particolari e generali dei lavoratori, con lo sviluppo
di una qualificata formazione dei quadri sindacali e l’autofinanziamento
da parte dei lavoratori.
Lo S.C.L.I., mentre ribadisce il carattere antagonistico dei rapporti
tra Sindacato - in quanto espressione degli interessi dei lavoratori
dipendenti - e padronato privato e pubblico, afferma la piena autonomia
del Sindacato nei confronti dei partiti e delle formazioni politiche
borghesi e dei pubblici poteri.
Art. 5 (Incompatibilità)
Le eventuali incompatibilità delle cariche
sindacali, qualora ve ne sia l’utilità politica o sindacale,
saranno di volta in volta discusse e deliberate dagli organismi dirigenti
di appartenenza.
Art. 6 (Democrazia sindacale)
L’ordinamento interno dello S.C.L.I.
è fondato sul principio del centralismo democratico e della più
ampia democrazia.
Terminata la discussione e presa una decisione, questa è obbligatoria
per tutti gli iscritti e per tutti gli organismi dipendenti. La minoranza
deve accettare e applicare le decisioni democraticamente prese dalla
maggioranza con regolare deliberazione.
Le decisioni degli organismi superiori hanno carattere obbligatorio
per gli organismi inferiori.
Nello S.C.L.I. ed in tutte le istanze dell’organizzazione di ogni
grado si applicano le seguenti norme fondamentali :
a) l’iscrizione allo S.C.L.I. è volontaria
e si realizza con il ritiro della tessera tramite una delle strutture
cui si richiede; l’ammissione è condizionata unicamente
alla qualità di lavoratore dipendente, disoccupato o pensionato.
La qualità di iscritto allo S.C.L.I. non si perde per il solo
fatto della risoluzione del rapporto di lavoro;
b) ogni iscritto allo S.C.L.I. partecipa in uguaglianza di diritti con
gli altri iscritti alla formazione delle deliberazioni del Sindacato,
è eleggibile alle cariche direttive e può ritirare la
sua adesione al Sindacato;
c) in ogni organismo del sindacato è garantita a tutti i componenti
la piena libertà di espressione sulle questioni in discussione,
il rispetto delle opinioni politiche, delle convinzioni ideologiche,
della fede religiosa e dell’appartenenza di colore di ciascuno;
d) tutte le cariche direttive sono elettive; le elezioni degli organi
dirigenti devono essere rinnovate entro i periodi di tempo stabiliti
dallo Statuto; le vacanze che si verificheranno, tra un congresso e
l’altro, negli organi dirigenti la cui elezione è di competenza
del congresso, possono essere colmate per cooptazione da parte degli
stessi organi direttivi, fino al massimo di un terzo dei loro componenti;
oltre tale limite le proposte dovranno essere sottoposte all’istanza
di direzione superiore; decade dall’organismo di appartenenza
il componente che risulterà assente non giustificato a tre riunioni
consecutive dello stesso, regolarmente convocate. Contro tale decisione
l’interessato potrà avvalersi dei diritti previsti dall’art.
33 del presente Statuto;
e) l’elezione degli organismi dirigenti avviene con voto palese;
f) tutte le elezioni di secondo grado e superiori, effettuate cioè
non direttamente dagli iscritti ma da congressi di delegati, compreso
il Congresso nazionale, avvengono con voto diretto e palese;
g) salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto le decisioni
degli organismi dirigenti dello S.C.L.I., a tutti i livelli, sono valide
quando sono presenti almeno la metà più uno dei loro componenti;
h) in tutti gli organismi, la cui validità è stata accertata
in apertura di riunione a norma di Statuto per le decisioni di politica
rivendicativa e contrattuale e le scelte organizzative e politiche attinenti
alla normale gestione dello S.C.L.I., è richiesta la maggioranza
semplice;
i) le riunioni ordinarie delle assemblee primarie degli iscritti e di
tutti gli organi direttivi devono essere tenute entro il periodo di
tempo fissato dallo Statuto in via ordinaria o su richiesta di un decimo
degli iscritti o di un quarto dei componenti gli organi direttivi. L’assemblea
sui luoghi di lavoro è un momento importante della partecipazione
dei lavoratori, in rapporto con l’insieme dell’organizzazione,
all’elaborazione della linea del Sindacato e di verifica della
stessa. In particolare l’assemblea definisce la piattaforma rivendicativa
aziendale, l’azione conseguente ed approva le relative conclusioni.
Art. 7 (Elezione segreterie)
L’organismo dirigente, ovvero il Comitato direttivo
territoriale, il Direttivo regionale e il Comitato Centrale, elegge
la Segreteria e il Segretario generale.
La scelta e l’elezione della segreteria avviene sulla base di
un ampio coinvolgimento del gruppo dirigente ai rispettivi livelli.
Le candidature da sottoporre a voto scaturiranno da un ampio confronto
all’interno dell’organismo dirigente.
La proposta di segreteria così definita sarà votata complessivamente
con voto palese; per la sua elezione è necessario raggiungere
la maggioranza del 50%+1 degli aventi diritto al voto. Segretario generale
sarà eletto un componente della Segreteria generale. L’elezione
avverrà con voto palese e sarà necessario raggiungere
la maggioranza del 50%+1 degli aventi diritto al voto.
Art. 8 (Autonomia e democrazia nelle posizioni sui problemi politici)
Lo S.C.L.I. considera sempre possibile realizzare
una piena e feconda unità di intenti tra tutti gli iscritti e
in tutti gli organismi dirigenti osservando i principi fissati nel presente
Statuto e i criteri collaudati da una lunga esperienza di vita unitaria.
Costituisce garanzia di unità sindacale la consapevolezza, maturata
in tutto il movimento sindacale di classe, che il sindacato non può
essere, per la sua natura e le sue funzioni, sede di conflitti ideologici,
però può essere luogo di fervente confronto ideologico
e politico, che non può essere agnostico di fronte ai problemi
anche politici che interessano il mondo del lavoro; deve elaborare in
modo autonomo e democratico le proprie posizioni politiche, ispirandosi
agli interessi generali di classe dei lavoratori e considerando importante
la salvaguardia dell’unità dell’organizzazione sindacale.
Nello S.C.L.I. non sono ammesse, e vengono combattute, le posizioni
economicistiche, opportunistiche e di qualsiasi forma di aristocrazia
operaia.
Art. 9 (Funzionari sindacali a tempo pieno)
Le assunzioni dei funzionari sindacali a tempo pieno
operanti nelle strutture territoriali, regionali e nazionali devono
essere deliberate con voto palese dalle strutture direttive del sindacato
presso le quali sono chiamati ad operare e dalle quali dipendono organizzativamente,
giuridicamente ed economicamente.
Art. 10 (Finanziamento dell’organizzazione)
Ogni struttura territoriale, regionale e quella nazionale
dello S.C.L.I. ha il dovere di definire entro i primi tre mesi dell’anno
i bilanci d’esercizio preventivo e consuntivo.
Lo S.C.L.I. si autofinanzia con le quote e i contributi degli iscritti
di cui all’art.28 dello Statuto, con contributi volontari provenienti
dai lavoratori non iscritti e con ogni altro contributo previsto con
legge dello Stato.
Art. 11
Lo S.C.L.I. è un’associazione
sindacale senza fini di lucro soggettivo.
TITOLO II
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Art. 12 (Assemblea degli iscritti d’azienda)
L’istanza di base dello S.C.L.I. a livello d’azienda
è l’assemblea degli iscritti.
L’assemblea degli iscritti assolve alle incombenze congressuali
e agli altri specifici compiti richiesti dall’organizzazione.
Art.13 (Consiglio d’azienda)
Il Consiglio d’azienda è la struttura
di base del Sindacato, è espressione diretta di tutti i lavoratori
iscritti allo S.C.L.I. e non iscritti e tra i propri componenti elegge
un proprio Rappresentante.
Nell’ambito della piena titolarità dei Consigli d’azienda
i delegati aziendali iscritti allo S.C.L.I. costituiscono l’elemento
decisionale di base dello S.C.L.I. sulle politiche contrattuali.
Art. 14 (Sindacato territoriale)
Tutti i lavoratori aderenti, nell’ambito dello
stesso comprensorio, allo S.C.L.I. costituiscono il sindacato territoriale.
La costituzione del sindacato territoriale è obbligatoria in
tutti i comprensori.
Art. 15 (Sindacato regionale)
Tutti i sindacati territoriali, nell’ambito
della stessa regione, costituiscono lo S.C.L.I. regionale.
Art. 16 (Sindacato nazionale)
Tutti i sindacati regionali e territoriali dello S.C.L.I.
costituiscono il Sindacato di Classe dei Lavoratori Italiani (S.C.L.I.).
ORGANI DIRETTIVI ED ESECUTIVI NAZIONALI
Art. 17 (Organi direttivi ed esecutivi nazionali)
Sono organi direttivi ed esecutivi nazionali dello
S.C.L.I.:
- il Congresso nazionale;
- il Comitato Centrale;
- la Segreteria nazionale.
Art. 18 (Congresso nazionale)
Il Congresso nazionale è il massimo organo
direttivo dello S.C.L.I. che ha tutti i poteri deliberativi: deve riunirsi
ordinariamente ogni 4 anni e ogni qualvolta sia richiesto dal Comitato
Centrale o da almeno un decimo degli iscritti, ed è valido quando
i delegati intervenuti rappresentano almeno i due terzi degli organizzati.
Il Congresso nazionale fissa le direttive che deve seguire l’organizzazione
nei vari settori della sua attività ed elegge il Comitato Centrale.
Le decisioni del Congresso nazionale sono obbligatorie per tutte le
organizzazioni dello S.C.L.I. e per tutti gli organizzati.
L’ordine del giorno dei lavori del Congresso
nazionale è stabilito dal Comitato Centrale dello S.C.L.I. almeno
due mesi prima della data in cui il Congresso è convocato.
Il Congresso nazionale può modificare lo Statuto e dichiarare
lo scioglimento dello S.C.L.I., tali decisioni sono valide solo se approvate
all’unanimità dai delegati.
Il Congresso nazionale deve essere preceduto da assemblee pre-congressuali
e congressuali d’azienda, dai Congressi territoriali e dai Congressi
regionali. I delegati al Congresso nazionale debbono essere eletti dai
Congressi regionali. Le spese per la partecipazione dei delegati al
Congresso nazionale dovranno essere sostenute dalle organizzazioni mandanti.
Il numero dei delegati al Congresso nazionale viene stabilito di volta
in volta dal Comitato Centrale. Il Congresso decide a maggioranza dei
voti.
Art. 19 (Comitato Centrale)
Il Comitato Centrale dello S.C.L.I. è l’organo
di direzione del Sindacato. Si riunisce, con un preciso ordine del giorno
e con una documentazione fornita per tempo ed esauriente sui temi in
discussione, periodicamente e ogni qualvolta lo richieda la Segreteria
nazionale o almeno un quarto dei suoi componenti.
Il Comitato Centrale è composto dal numero di membri stabilito
dal Congresso nazionale.
Le decisioni del Comitato Centrale sono valide quando è presente
la maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza
di voti e, in caso di parità, decide il voto del presidente.
Le riunioni del Comitato Centrale sono presiedute dal Segretario Generale.
Le spese per le riunioni del Comitato Centrale sono a carico dello S.C.L.I..
Il Comitato Centrale:
a) elegge, tra i propri componenti, la Segreteria nazionale
- di cui fissa il numero dei componenti - e il Segretario generale dello
S.C.L.I.;
b) è responsabile dell’esecuzione delle deliberazioni del
Congresso;
c) studia ed imposta i problemi sindacali riguardanti le categorie dei
lavoratori;
d) promuove tutte le iniziative atte al potenziamento dello S.C.L.I.;
e) approva i bilanci consuntivi e preventivi dello S.C.L.I. nazionale.
Ogni membro del Comitato Centrale ha il diritto di
partecipare a qualsiasi riunione e Congresso dell’organizzazione
ai vari livelli e di prendervi la parola.
Il Comitato Centrale risponde del suo operato al Congresso nazionale.
Art. 20 (Segreteria nazionale)
La Segreteria nazionale è, nell’ambito
del mandato ricevuto dal Comitato Centrale, l’organo di direzione
dello S.C.L.I..
La Segreteria funziona collegialmente sulla base della ripartizione
dei compiti e delle responsabilità.
Al Segretario generale spetta il coordinamento del
lavoro della Segreteria nonché la rappresentanza dello S.C.L.I.
agli effetti giuridici.
Ai Segretari nazionali, assieme al Segretario generale, spetta la direzione
di tutti i servizi dello S.C.L.I. e il controllo dell’esecuzione
delle decisioni prese dagli organi deliberativi.
La Segreteria decide a maggioranza. Essa risponde della propria attività
al Comitato Centrale.
ORGANI DIRETTIVI ED ESECUTIVI REGIONALI
Art.21 (Organi direttivi ed esecutivi regionali)
Sono organi direttivi ed esecutivi regionali dello
S.C.L.I.:
- Il Congresso regionale;
- Il Comitato direttivo regionale;
- la Segreteria regionale.
Art.22 (Congresso regionale)
Il Congresso dello S.C.L.I. regionale deve essere
convocato dal Comitato Centrale in preparazione del Congresso nazionale
ed ogni qualvolta la sua convocazione venga richiesta dal Comitato direttivo
regionale con voto qualificato dei tre quarti dei suoi componenti o
da un decimo degli iscritti allo S.C.L.I. della regione.
I delegati al Congresso regionale debbono essere eletti dai Congressi
territoriali.
Il Congresso determina gli orientamenti generali dello S.C.L.I. nella
regione; elegge i delegati al Congresso nazionale e il Comitato direttivo
regionale.
Art. 23 (Comitato direttivo regionale)
Il Comitato direttivo regionale è l’organo
di direzione dell’organizzazione regionale ed è presieduto
dal Segretario regionale.
Il numero dei suoi componenti è stabilito in base alle esigenze
locali dal Congresso regionale dello S.C.L.I.. Il Comitato direttivo
regionale si riunisce periodicamente e prende le sue decisioni collegialmente
e a maggioranza.
Il Comitato direttivo regionale:
a) elegge, tra i propri componenti, la Segreteria regionale
- che ha, nell’ambito della regione, le stesse funzioni e attribuzioni
disposte dall’Art. 20 del presente Statuto per la Segreteria nazionale
– e il Segretario regionale;
b) cura, nell’ambito della regione, l’attuazione delle deliberazioni
del Congresso regionale e controlla che siano applicate le direttive
degli organi centrali dello S.C.L.I.;
c) studia e imposta i problemi sindacali interessanti le categorie dei
lavoratori nell’ambito regionale, in armonia con i deliberati
del Congresso nazionale e del Comitato Centrale;
d) mantiene stretti rapporti con gli organi centrali e periferici;
e) provvede alla costituzione di commissioni di lavoro regionali;
f) approva i bilanci consuntivi e preventivi.
ORGANI DIRETTIVI ED ESECUTIVI TERRITORIALI
Art.24 (Organi direttivi ed esecutivi territoriali)
Sono organi direttivi ed esecutivi territoriali dello
S.C.L.I.:
- il Congresso territoriale;
- il Comitato direttivo territoriale;
- la Segreteria territoriale.
Art. 25 (Congresso territoriale)
Il Congresso territoriale dello S.C.L.I. è
l’organo dirigente che ha tutti i poteri deliberativi nell’ambito
del territorio.
Deve essere convocato ordinariamente una volta tra un Congresso nazionale
e l’altro e, straordinariamente, ogni volta che sia richiesto
dal Comitato direttivo territoriale, dalla Segreteria nazionale o da
un decimo degli iscritti. Il Congresso territoriale deve essere preceduto
dalle assemblee pre-congressuali o congressuali d’azienda. Il
numero degli iscritti rappresentati da ogni delegato sarà stabilito
dal Comitato direttivo territoriale in base alle esigenze locali.
Il Congresso territoriale dello S.C.L.I. elegge, a maggioranza, il Comitato
direttivo territoriale e i delegati al Congresso regionale, secondo
le norme stabilite dal presente Statuto.
Art. 26 (Comitato direttivo territoriale)
Il Comitato direttivo territoriale è l’organo
di direzione dell’organizzazione territoriale ed è presieduto
dal Segretario territoriale.
Il numero dei suoi componenti è stabilito in base alle esigenze
locali dal Congresso territoriale.
Il Comitato direttivo territoriale si riunisce periodicamente e prende
le sue decisioni collegialmente e a maggioranza.
Il Comitato direttivo territoriale:
a) elegge la Segreteria territoriale - che ha, nell’ambito
del territorio, le stesse funzioni e attribuzioni disposte dall’art.
20 del presente Statuto per la Segreteria nazionale – e il Segretario
territoriale;
b) cura, nell’ambito del territorio, l’attuazione delle
deliberazioni del Congresso territoriale e controlla che siano applicate
le direttive degli organi centrali dello S.C.L.I.;
c) studia e imposta i problemi sindacali interessanti le categorie dei
lavoratori nell’ambito territoriale, in armonia con i deliberati
del Congresso nazionale e del Comitato Centrale, traccia direttive e
fa proposte agli organismi superiori;
d) mantiene stretti rapporti con gli organi centrali e periferici;
e) provvede alla costituzione di Commissioni di lavoro territoriali;
f) approva i bilanci consuntivi e preventivi.
Art. 27 (Congresso degli iscritti allo S.C.L.I. a livello
d’azienda)
L’assemblea degli iscritti allo S.C.L.I. a livello
aziendale elegge, a maggioranza, il Consiglio d’azienda e i delegati
al congresso territoriale, secondo le decisioni del Comitato direttivo
territoriale.
Il Consiglio d’azienda è presieduto dal proprio Rappresentante.
I Congressi di base eleggono i delegati alle istanze successive con
voto palese.
TITOLO III
DISCIPLINA DEGLI ISCRITTI
Art. 28 (Doveri degli iscritti)
Ogni iscritto ha il dovere di osservare le disposizioni
statutarie, i deliberati del Congresso nazionale, del Comitato Centrale
e le decisioni dei Comitati direttivi ai vari livelli.
Ogni iscritto deve partecipare alle riunioni degli organi ai quali appartiene
e, più in generale, alla vita e all’attività del
sindacato.
Ogni iscritto ha l’obbligo di pagare le quote e i contributi stabiliti
dal Comitato Centrale.
Art. 29 (Sanzioni)
L’iscritto allo S.C.L.I. che manca ai propri
doveri verso lo stesso, incorre, secondo la gravità della mancanza,
nelle seguenti sanzioni:
a) biasimo scritto;
b) destituzione dalla carica sindacale di cui fosse investito;
c) sospensione da uno a sei mesi dall’esercizio della facoltà
di iscritto;
d) espulsione dall’organizzazione. Ogni provvedimento disciplinare
viene deciso dall’organo direttivo cui l’iscritto appartiene,
ma deve essere sottoposto all’assemblea degli iscritti di base
cui l’espulso appartiene.
Art. 30 (Procedura sui provvedimenti disciplinari)
L’attivazione della procedura sui provvedimenti
disciplinari avviene sulla base di una segnalazione scritta e motivata
di un qualsiasi organismo dirigente ed esecutivo o di un semplice iscritto.
Detta segnalazione dovrà essere rivolta al Comitato Centrale,
che esamina la validità delle motivazioni e, se lo ritiene necessario,
promuove un’istruttoria volta ad acquisire tutti gli elementi
conoscitivi utili. Le risultanze di tale istruttoria saranno trasmesse,
con relazione scritta, all’organismo dirigente cui l’iscritto
appartiene, congiuntamente alla proposta dei conseguenti provvedimenti
disciplinari, entro 30 giorni dall’arrivo della segnalazione,
per le decisioni di merito.
Art. 31 (Sospensione cautelare)
In attesa del giudizio disciplinare ed in qualsiasi
periodo di esso, l’organo direttivo dell’organizzazione
può, in casi di particolare gravità, sospendere cautelarmente
l’iscritto dalla carica ricoperta e dall’esercizio dei diritti
propri di ciascun iscritto.
Art. 32 (Espulsione)
Costituiscono motivo di espulsione:
- l’inosservanza del presente Statuto e dei deliberati
del Congresso e degli altri organismi direttivi deliberanti;
- qualunque atto di gravità tale da apparire incompatibile con
l’appartenenza del lavoratore al Sindacato.
- La qualità di iscritto si perde anche per dimissioni date al
Comitato direttivo territoriale.
Art. 33 (Ricorsi)
E’ facoltà dell’iscritto, colpito
da provvedimento disciplinare, presentare ricorso al Comitato Centrale,
il quale, attuati i necessari accertamenti, delibera sulla validità
o meno del ricorso.
Art. 34 (Simbolo)
Il simbolo dello S.C.L.I. è formato da “un
cerchio che racchiude l’immagine di un lavoratore intento a spezzare
le catene dello sfruttamento, della schiavitù, della miseria,
della repressione e dell’umiliazione che avvingono la disumana,
violenta e barbara società capitalistica, con sotto la sigla
S.C.L.I.”.
Art. 35 (Bandiera)
La bandiera dello S.C.L.I. è formata da un
rettangolo di drappo rosso, la cui base è una volta e mezza l’altezza.
Nel suo angolo superiore sinistro essa reca, in colore oro, il simbolo
dello S.C.L.I. e sotto, orizzontalmente, è ricamata, in colore
oro, la scritta: SINDACATO DI CLASSE DEI LAVORATORI ITALIANI.
Nelle pubbliche manifestazioni la bandiera dello S.C.L.I. deve essere
sempre portata ed esposta nelle proprie organizzazioni.
Art. 36 (Inni)
Nelle assemblee dello S.C.L.I. e durante le sue manifestazioni
vengono eseguiti l’Inno dei Lavoratori e l’Internazionale.
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